Direttive vescovili per l’insegnamento della religione in forma ecumenica
Finora non esistono ancora delle direttive vescovili per un insegnamento della religione in forma ecumenica nei Grigioni.
Si comprende meglio ciò se si tiene conto della diversità di situazioni nel nostro Cantone, o se si pensa al fatto che questa questione non è rilevante per un gran numero di parrocchie. Inoltre le esperienze fatte in diverse parrocchie e Decanati, dove si sono compiuti dei tentativi in questo senso, non sono ancora state né raccolte né valutate.
Da ultimo bisogna dire che la questione non è ancora stata sufficientemente trattata e discussa nei Decanati del Cantone insieme al Vescovo diocesano.
Il Consiglio episcopale per quanto riguarda l’insegnamento della religione in forma ecumenica desidera per adesso dare le seguenti linee orientative:
1. La base fondamentale per la comprensione cattolica di un insegnamento della religione fatto in forma ecumenica viene data dal Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo, emanato dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei Cristiani, del 25 marzo 1993.
In questo contesto si devono tener presenti soprattutto gli articoli 188-190 ‚La collaborazione ecumenica nel campo della catechesi‘, come pure la complessa tematica degli articoli 55-91 ‚La formazione all’ecumenismo nella Chiesa cattolica‘.
2. La responsabilità dell’insegnamento della religione, quindi anche dell’insegnamento della religione in forma ecumenica, è del Vescovo diocesano.
Pertanto questa questione deve essere regolata a livello dei Decanati, sempre in collaborazione con lui.
3. Poiché il dialogo ecumenico presuppone sempre la conoscenza e l’esperienza della propria confessione, l’insegnamento in forma ecumenica ha senso soprattutto a partire dalle classi della scuola superiore.
Il periodo delle prime classi e delle classi medie deve essere dedicato all’introduzione dei bambini negli elementi basilari della propria confessione, e nell’esperienza della propria fede.
Questo non esclude però che, anche a questo livello e secondo le capacità intellettuali dei ragazzi, vengano trattate certe questioni ecumeniche oppure vengano trasmessi dei principi di fede comuni durante alcune lezioni tenute in forma ecumenica.
4. Là dove la partecipazione degli scolari riformati e cattolici più o meno è pari, oppure nelle classi in cui è presente un numero considerevole di scolari dell’altra confessione, può essere opportuno offrire la possibilità di un insegnamento della religione in forma ecumenica.
5. L’insegnamento della religione in forma ecumenica presuppone i seguenti punti: una buona collaborazione tra i rispettivi insegnanti di religione; una preparazione comune della materia da trattare; l’idoneità prevista dalla Chiesa per gli insegnanti di religione.
Inoltre quando l’insegnante di religione non è il parroco, il catechista deve avere il consenso del parroco e tenerlo informato sulla materia che intende insegnare. In più bisogna sforzarsi per una adeguata preparazione dei genitori interessati e di un ampio lavoro di informazione dell’opinione pubblica.
6. L’insegnamento della religione non si può ridurre nemmeno nelle classi superiori ad un insegnamento fatto in forma ecumenica.
Il giovane cristiano ha bisogno di poter approfondire e comprendere sempre meglio i ricchi contenuti di fede della propria confessione. Gli insegnanti di religione, nella preparazione dei programmi, dovranno tenerne ben conto.
Questo significa che bisogna cercare un giusto equilibrio fra le lezioni confessionali e le lezioni fatte in forma di collaborazione ecumenica.
7. Anche l’insegnamento confessionale deve tener conto dei principi ecumenici della Chiesa cattolica; specialmente gli articoli 55-91 del Direttorio devono contradistinguere il comportamento degli insegnanti di religione.
Documento deciso nella Seduta del Consiglio episcopale il 27 novembre 1998.
Dott. Vitus Huonder
Vicario generale