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Bistum Chur

Direttive riguardante l’uscita dalle organizzazioni di diritto ecclesiastico

La Conferenza dei Vescovi Svizzeri, nella sua seduta del 1 – 3 giugno 2009, ha emanato delle raccomandazioni per le Diocesi svizzere riguardanti il comportamento da tenere con le persone che escono dalle organizzazioni di diritto ecclesiastico (statali) e dichiarano tuttavia di voler rimanere fedeli della Chiesa cattolica. Per mettere in atto queste raccomandazioni, il consiglio episcopale della Diocesi di Coira, il 20 agosto 2009, ha approvato le seguenti direttive. In occasione di un incontro tra il consiglio episcopale e la conferenza delle organizzazioni di diritto ecclesiastico nella Diocesi di Coira (Biberbrugger-Konferenz) del 24 settembre 2009, i delegati della Biberbrugger-Konferenz si sono dichiarati d’accordo con queste direttive. Il Vescovo Vito Huonder ha messo in vigore dette direttive in data 7 ottobre 2009.

Direttive per il comportamento da tenere con le persone che dichiarano di uscire dal comune parrocchiale risp. dalla corporazione di diritto ecclesiastico cantonale, ma di voler rimanere fedeli della Chiesa cattolica

 1. Mediante il battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa. Il battesimo come sacramento è un dono di Dio, qualcosa che rimane (cfr. CIC, can. 849). Dio non viene mai a meno della sua parola. Per questo la Chiesa non conosce alcuna „uscita“. Chi è battezzato rimane unito a Cristo durante tutta la vita e incorporato alla Chiesa. I fedeli godono di tutti i diritti fondamentali fino a quando rimangono pienamente nella comunione della Chiesa cattolica attraverso i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico (cfr. can. 205). Questi diritti sono però congiunti all’adempimento dei doveri fondamentali (cfr. can. 208-223).

2. Il Concilio Vaticano II dice riguardo alla Chiesa: „La società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l’assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino“ (LG, n. 8).

L’appartenenza alla Chiesa cattolica è quindi non soltanto un fatto spirituale, ma essa ha sempre anche una dimensione visibile, risp. materiale. L’aderenza spirituale alla Chiesa deve sempre essere congiunta con una corresponsabilità materiale per la Chiesa: „I fedeli sono tenuti all’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l’onesto sostentamento dei ministri“ (cfr. can. 222 § 1). Questo obbligo di sovvenire alla missione della Chiesa deve essere preso sul serio da tutti i fedeli.

3. „L’imposta ecclesiastica concretizza l’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa“. (Synode 72. Bistum Chur, vol. IX, p. 29, n. 3.3.1). Perciò è una prassi nella Diocesi di Coira che i fedeli adempiano il loro dovere di solidarietà finanziaria verso la Chiesa attraverso il versamento dell’imposta ecclesiastica.

4. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza del 16 novembre 2007) è lecito dal punto di vista del diritto civile, uscire dalle organizzazioni di diritto ecclesiastico (comune parrocchiale, corporazione cantonale) e dichiarare nel medesimo tempo di volere rimanere cattolico. Attraverso una simile uscita, che secondo la prassi in vigore accennata sopra ha il carattere di un’eccezione, scade l’obbligo di pagare l’imposta ecclesiastica. L’uscita non libera però dall’obbligo di concretizzare in altro modo il dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa.

5. La Diocesi di Coira si sforza di evitare preventivamente uscite di questo tipo e di trattare con oggettività uscite già avvenute, cercando di risolvere situazioni problematiche, che causano tali uscite. È desiderabile che le organizzazioni di diritto ecclesiastico nella Diocesi sostengano questi sforzi.

6. Qualora accadono tali uscite, bisogna procedere nel modo seguente:

a) Il diritto fondamentale della libertà religiosa non permette che un comune parrocchiale chieda ad una persona che esce dalle organizzazioni di diritto ecclesiastico i motivi per questa uscita. Per questo il comune parrocchiale interessato informi il parroco competente sull’uscita. A lui poi tocca prendere contatto con la persona uscita e cercare di conoscere, nel contesto di un colloquio pastorale, i motivi di questa uscita. Qualora le difficoltà, che hanno portato all’uscita, non potranno essere risolte e la persona persiste nel voler uscire, il comune parrocchiale prenderà atto dell’uscita, senza prendere posizione di fronte alla persona toccata riguardo al suo status canonico (cfr. Lettera del Vescovo Amedeo Grab del 7 luglio 2006).

b) Appena gli organi di diritto ecclesiastico hanno preso atto dell’uscita e dopo aver fatto i passi necessari, informeranno, tramite il parroco, il vicario episcopale regionale competente.

c) Il vicario episcopale scriverà una lettera alla persona la quale è uscita dalle organizzazioni di diritto ecclesiastico. Gli elementi di questa lettera sono:

– conoscenza dell’uscita dalle organizzazioni di diritto ecclesiastico e dell’intenzione della persona in parola di voler rimanere nella Chiesa cattolica.

– spiegazione dell’obbligo sussistente di essere solidali e di sovvenire quindi alle necessità della Chiesa. La persona in parola deve adempiere il suo dovere di essere solidale con la Chiesa anche in futuro e non meno coscienziosamente come finora. La vera solidarietà si esprime in un importo conforme alla propria situazione finanziaria.

– esortazione alla persona in parola di versare questo importo al Fondo di solidarietà della Diocesi. Il Fondo di solidarietà rilascia una ricevuta per ogni offerta.

– invito a voler evitare un eventuale scandalo. L’uscita dal comune parrocchiale può essere resa pubblica, perché nei registri statali la persona in parola appare come „senza confessione“. La persona in parola dimostra di rimanere membro della Chiesa in quanto vive una vita cristiana esemplare e si impegna attivamente per la Chiesa.

7. L’Ordinariato vescovile tiene un registro delle persone che sono uscite dalle organizzazioni di diritto ecclesiastico e che sostengono il Fondo di solidarietà. Anche la parrocchia può tenere un simile registro delle persone uscite dal comune parrocchiale e che hanno dichiarato di voler rimanere nella Chiesa cattolica. Il Fondo di solidarietà ogni anno informerà le organizzazioni di diritto ecclesiastico cantonali sull’importo e sull’uso delle sue entrate.

8. In caso di dubbio si può pretendere dalle persone uscite dalle organizzazioni di diritto ecclesiastico e che desiderano un servizio pastorale, che esse provino, dopo la loro uscita da queste organizzazioni, di avere sovvenuto alle necessità della Chiesa in altro modo (cfr. sopra n. 6). Bisogna però evitare di dare l’impressione di sfiducia.

9. Fino a quando lo status canonico del fedele non è cambiato a causa di apostasia, eresia o schisma non si deve annotare l’uscita nel libro dei battezzati.

Approvato dal consiglio episcopale della Diocesi di Coira il 20 agosto 2009.

Coira, 7 Ottobre 2009

+ Vitus Huonder
Vescovo di Coira